top of page

Caso Todde in Sardegna: la Consulta dichiara inammissibile il conflitto sollevato dalla Regione e riafferma i limiti del Collegio elettorale

La vicenda politica e giudiziaria che ha investito la Sardegna con protagonisti Alessandra Todde, l’assemblea regionale e il Collegio regionale di garanzia elettorale vive una nuova fase decisiva. La Corte Costituzionale, chiamata a decidere sul conflitto d’attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti del Collegio regionale di garanzia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo la tesi secondo cui l’atto che aveva imposto la decadenza della presidente e degli organi regionali configurasse una lesione della autonomia regionale. La pronuncia segna un punto di equilibrio tra i poteri costituzionali: da una parte, il rispetto dei vincoli procedurali che delimitano l’azione delle istituzioni; dall’altra, la necessità di garantire che le sanzioni elettorali restino soggette a regole chiare e giustificabili.


Il contesto è quello delle elezioni regionali sarde del 2024, che avevano eletto Alessandra Todde come presidente. Alcuni mesi dopo l’insediamento, il Collegio regionale di garanzia elettorale aveva emesso un'ordinanza che attribuiva a Todde – nella sua qualità di consigliera regionale – un’asserita irregolarità nella rendicontazione delle spese della campagna elettorale che, secondo il Collegio, avrebbe comportato la decadenza dalla carica, incluso il ruolo di presidente regionale. La Regione Sardegna, ritenendo tale provvedimento eccessivo e lesivo, aveva deciso di sollevare davanti alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione contro l’atto del Collegio, sostenendo che la sanzione imposta violava i confini costituzionali dell’autonomia regionale.


In udienza davanti alla Consulta, il legale dello Stato ha fatto osservare che il Collegio regionale di garanzia elettorale è un organismo interno alla struttura istituzionale della regione stessa e non può essere considerato un “organo statale” esterno su cui gravare un conflitto d’attribuzione tra livelli di governo distinti. In questo senso, l’avvocatura statale ha insistito che la Regione non poteva contestare un atto interno distinto solo da un punto di vista procedurale. La Corte ha condiviso questo orientamento, affermando che il ricorso mancava del requisito dell’inter-soggettività necessario per instaurare un conflitto tra enti distinti, dato che l’atto impugnato è riconducibile alla stessa Regione.


La decisione della Consulta non investe la sussistenza o meno della decadenza sulla base della normativa elettorale — materia che resta affidata ai giudici ordinari — ma stabilisce che non sussiste conflitto costituzionale tra Regione e Collegio, perché il Collegio è espressione dell’ordinamento regionale e non un’entità esterna rispetto alla Regione. Tale pronuncia delimita il perimetro dei poteri degli organi regionali e conferma che le sfere di sanzione elettorale restano soggette a un giudizio ordinario, non a un conflitto costituzionale atteggiato come scontro fra livelli istituzionali.


Dietro la strategia della Regione Sardegna risiede la richiesta di rilievo istituzionale: la decadenza ordinata dal Collegio comporterebbe non solo la perdita della presidenza, ma la dissoluzione degli stessi organi regionali eletti. È qui che la Regione ha fondato la propria contestazione, parlando di “straripamento del potere” e ricorrendo a una discontinuità istituzionale ritenuta incompatibile con la tutela dell’autonomia regionale. Secondo la difesa regionale, la lesività dell’atto non era solo personale, ma colpiva la stessa funzione istituzionale collettiva del Consiglio e della Giunta. È questa dimensione fattuale che rendeva il ricorso rilevante dal punto di vista della legittimazione.


Sul piano procedurale, la pronuncia costituzionale rafforza il principio secondo cui non ogni controversia riguardante atti amministrativi può essere devoluta alla Corte attraverso conflitto d’attribuzione: affinché ciò sia possibile, è necessario che tra gli enti ci sia un rapporto di separazione strutturale e che l’atto impugnato non sia riconducibile all’ambito interno dell’ente appellante. In mancanza di tali condizioni, il rimedio costituzionale resta inaccessibile, e la questione deve essere trattata nei gradi ordinari di giustizia.


La portata politica della decisione è significativa. Il pronunciamento pone fine al tentativo della Regione Sardegna di attribuire al Collegio una funzione di “ente esterno” e rende evidente che il percorso per riaffermare la legittimità della guida regionale passa attraverso il tentativo di ottenere una decisione favorevole nelle sedi ordinarie — Tribunale, Corti d’appello, giudici elettorali — con ricorsi, impugnative e contestazioni normative. La delicatezza della questione risiede nel fatto che, sebbene la Consulta abbia escluso il conflitto, non ha deciso sul merito della decadenza: la partita resta aperta davanti ai tribunali ordinari e al Consiglio regionale.


In Sardegna, l’azione politica non può prescindere da questa sentenza: il governo regionale guidato da Todde e i suoi sostenitori dovranno riequilibrare la propria strategia, fare i conti con l’instabilità che una crisi politico-istituzionale prolungata produce e prepararsi a un confronto tecnico-giudiziario lungo. Sul fronte opposto, le forze dell’opposizione e i soggetti che hanno contestato la decadenza mantengono viva la pressione istituzionale, cercando di spingere perché il merito della questione venga valutato in modo definitivo dai giudici competenti. Le ripercussioni sul funzionamento del Consiglio e sul destino della Giunta regionale saranno monitorate da tutti gli attori locali e nazionali.

Post correlati

Mostra tutti

Commenti


Le ultime notizie

bottom of page