L'EBA pubblica la Decisione di armonizzazione della segnalazione dei dati SEPA da parte delle autorità nazionali
- piscitellidaniel
- 21 ore fa
- Tempo di lettura: 2 min
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi una decisione che armonizza le modalità di segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) ai sensi del regolamento SEPA. La decisione integra il regolamento di esecuzione della Commissione europea, che impone a tutti i prestatori di servizi di pagamento (PSP) di comunicare i dati relativi alle commissioni per i bonifici e i conti di pagamento, nonché la percentuale di transazioni rifiutate a causa di sanzioni UE. La decisione semplifica la seconda fase di questo processo di segnalazione, ovvero la comunicazione dei dati dalle ANC all'EBA e alla Commissione europea.
Introducendo un unico canale di segnalazione tramite l'EBA, la decisione riduce l'onere amministrativo per le autorità nazionali competenti e garantisce che sia l'EBA che la Commissione europea ricevano dati coerenti e di alta qualità. Ciò supporta la Commissione nel monitorare che i consumatori beneficino dell'accesso ai bonifici istantanei in tutta l'UE e che questi non siano più costosi dei bonifici standard.
La decisione stabilisce che le autorità nazionali competenti (ANC) dovranno ora comunicare queste informazioni esclusivamente all'EBA, la quale le renderà poi disponibili alla Commissione europea. La decisione chiarisce inoltre che, qualora le ANC siano già in possesso di alcuni dei dati richiesti, sono responsabili di garantirne l'accuratezza e la completezza senza doverli raccogliere nuovamente dai prestatori di servizi di pagamento (PSP).
Inoltre, la decisione modifica l'allegato alla decisione EUCLID dell'EBA per includere questo nuovo requisito di segnalazione.
La decisione entra in vigore immediatamente.
Base giuridica
L'articolo 15(3) del regolamento SEPA impone ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) di comunicare alle autorità competenti ogni 12 mesi: “(a) il livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento; (b) la quota di rifiuti, separatamente per le transazioni di pagamento nazionali e transfrontaliere, dovuti all'applicazione delle misure restrittive finanziarie mirate”.
L'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento SEPA prevede che «le autorità competenti forniscano alla Commissione e all'EBA le informazioni loro comunicate dai prestatori di servizi di pagamento a norma del paragrafo 3, nonché le informazioni sul volume e sul valore dei bonifici istantanei in euro inviati, sia a livello nazionale che transfrontaliero, dai prestatori di servizi di pagamento stabiliti nel loro Stato membro nel corso dell'anno solare precedente».
L'articolo 53 del regolamento dell'EBA stabilisce i compiti del direttore esecutivo dell'EBA, tra cui l'attuazione del programma di lavoro annuale, l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi.
10 aprile 2026
Fonte: eba.europa.eu




Commenti