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L'EBA fornisce consulenza sui prodotti regolamentari relativi all'autorizzazione del modello di margine iniziale.

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi due consultazioni pubbliche su una bozza di linee guida e una bozza di norme tecniche regolamentari (RTS) sull'autorizzazione dei modelli di margine iniziale (IMMA) ai sensi del Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR). Queste consultazioni rappresentano un passo importante per garantire che i modelli utilizzati per lo scambio del margine iniziale per i derivati ​​non compensati centralmente siano soggetti a un processo di autorizzazione solido, efficiente e armonizzato in tutta l'UE. Le consultazioni si concluderanno il 17 giugno 2026.


In base alle nuove norme EMIR 3, le controparti che utilizzano modelli interni di margine iniziale devono ottenere l'autorizzazione preventiva dalla propria autorità competente (CA). I ​​due documenti normativi pubblicati oggi mirano a promuovere un approccio trasparente, prevedibile e coerente alla valutazione e all'autorizzazione dei modelli in tutta l'Unione. Il progetto di Linee guida specifica le informazioni e la documentazione minime che le controparti devono presentare affinché la loro domanda sia considerata completa. Tali requisiti si basano sulle informazioni già delineate nell'allegato alla lettera di non obiezione dell'EBA sull'applicazione di EMIR,  pubblicata nel dicembre 2024, che cesserà di essere applicabile una volta entrate in vigore le nuove Linee guida.


Il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) definisce le tecniche di valutazione che le autorità competenti (CA) applicheranno per autorizzare i modelli di margine iniziale. Tali norme si applicano solo alle controparti appartenenti a gruppi con un importo nozionale medio mensile aggregato (AANA) di derivati ​​over-the-counter (OTC) non compensati centralmente superiore a 750 miliardi di euro. Qualora un modello interno si basi su un modello pro forma, esso deve essere convalidato dall'EBA prima dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.


processo di consultazione

È possibile inviare le proprie risposte alla consultazione cliccando sul pulsante "Invia i tuoi commenti" presente nella pagina della consultazione.


Tutti i contributi ricevuti saranno pubblicati al termine della consultazione, salvo diversa richiesta. Il termine ultimo per l'invio dei commenti è il 17 giugno 2026.


L' udienza pubblica relativa a questa consultazione si terrà il 4 maggio 2026 dalle 10:00 alle 12:00 CEST. Il termine ultimo per la registrazione è il 30 aprile 2026 alle 16:00 CEST.


Fondamenti e contesto giuridico

Il regolamento (UE) 2024/2987 (EMIR 3) ha introdotto l'obbligo di richiedere un'autorizzazione preventiva per l'utilizzo di modelli di margine iniziale (IM) come tecnica di mitigazione del rischio per i contratti derivati ​​OTC non compensati da una controparte centrale.


Articolo 11(3), sesto comma, EMIR autorizza l'EBA, in collaborazione con l'ESMA e l'EIOPA, a emanare linee guida o raccomandazioni al fine di garantire l'applicazione uniforme del processo di autorizzazione delle procedure di gestione del rischio.


Ai sensi dell'articolo 11(15) del regolamento EMIR, l'EBA, in collaborazione con l'ESMA, è tenuta a stabilire procedure di vigilanza per la convalida iniziale e continua delle procedure di gestione del rischio (ossia i modelli di margine iniziale) di cui all'articolo 11. Tale ambito di applicazione comprende gli enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2013/36/UE e le imprese di investimento autorizzate conformemente alla direttiva 2014/65/UE che hanno, o appartengono a un gruppo che ha, un AANA mensile di derivati ​​OTC non compensati centralmente superiore a 750 miliardi di euro. Il calcolo dell'AANA è definito in norme tecniche regolamentari elaborate dalle Autorità europee di vigilanza (ESAs).


La decisione dell'EBA sulla convalida centrale UE del modello ISDA SIMM, pubblicata il 1° marzo 2026, fornisce ulteriori chiarimenti sul ruolo dell'EBA nella convalida dei modelli di margine iniziale pro forma prima dell'autorizzazione dell'autorità competente. I modelli di margine iniziale basati su modelli pro forma dovranno essere preventivamente convalidati dall'EBA. 


17 marzo 2026




Fonte: eba.europa.eu

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