Sicurezza sul lavoro, la formazione entra nella fase della responsabilità preventiva
- piscitellidaniel
- 25 mag
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Il nuovo Accordo Stato-Regioni irrigidisce la posizione del datore di lavoro: l’adempimento formativo diventa presidio organizzativo immediato, non attività differibile.
La formazione sulla sicurezza non può più essere trattata come adempimento postumo rispetto all’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, repertorio atti n. 59/CSR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, si innesta sull’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ridefinisce durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. Il dato centrale è che la formazione assume una funzione di prevenzione effettiva, strettamente collegata all’avvio della prestazione.
Per le imprese, il passaggio è rilevante anche sul piano della responsabilità datoriale. La messa al lavoro di personale non adeguatamente formato espone l’organizzazione a rischi che non sono solo amministrativi, ma possono riflettersi nella valutazione della colpa di organizzazione e della prevedibilità dell’evento lesivo. Il datore di lavoro deve quindi documentare non soltanto l’esistenza del corso, ma la coerenza tra mansione, rischio specifico e contenuto formativo effettivamente erogato.
Il nuovo assetto rende più fragile la difesa fondata sulla programmazione successiva dei corsi. La formazione generale e specifica diventa parte integrante della fase di ingresso del lavoratore, insieme alla valutazione dei rischi, alla consegna delle procedure interne e all’eventuale addestramento operativo. In questa prospettiva, il documento formativo non è un allegato burocratico, ma una prova dell’adeguatezza del modello prevenzionistico.
La questione riguarda in modo particolare le imprese con elevato turnover, appalti, cantieri, mansioni operative o ambienti a rischio. In tali contesti, il differimento della formazione può incidere sulla catena delle responsabilità, perché l’organizzazione è tenuta a impedire che il lavoratore sia esposto a rischi prima di avere ricevuto istruzioni comprensibili, aggiornate e verificabili. Il rispetto formale delle ore non basta: diventa decisiva la capacità dell’impresa di dimostrare che la formazione sia stata tempestiva, pertinente e tracciabile.





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