Ritardi Ryanair: la Cassazione conferma la validità della clausola di giurisdizione irlandese
- Luca Baj
- 4 apr
- Tempo di lettura: 3 min

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8802 delle Sezioni Unite depositata il 3 aprile 2025, ha stabilito che la clausola inserita nei contratti di trasporto aereo di Ryanair, che attribuisce la competenza esclusiva ai tribunali irlandesi per le controversie relative al contratto, è valida e vincolante per i passeggeri. Questa decisione ha implicazioni significative per i viaggiatori che intendono richiedere compensazioni per ritardi o cancellazioni dei voli operati dalla compagnia aerea irlandese.
Il caso specifico: il volo Alghero-Treviso
La vicenda trae origine da un'azione legale intrapresa da una coppia di passeggeri che aveva subito un prolungato ritardo su un volo Ryanair da Alghero a Treviso il 22 dicembre 2015. I passeggeri hanno richiesto al Giudice di Pace di Sassari una compensazione pecuniaria di 500 euro, ai sensi degli articoli 5-7 del Regolamento CE n. 261/2004, oltre al rimborso delle spese di trasferimento. In primo grado, il giudice ha accolto la domanda dei passeggeri, ma in appello il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la clausola contrattuale che attribuisce la competenza ai tribunali irlandesi fosse valida e applicabile.
La posizione della Corte di Cassazione
I passeggeri hanno quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la Convenzione di Montreal del 1999, ratificata in Italia nel 2004, dovesse prevalere e che essa non ammettesse deroghe alla giurisdizione. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che la Convenzione di Montreal si applica esclusivamente ai trasporti internazionali e non ai voli nazionali come quello in questione. Inoltre, la Corte ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Convenzione di Montreal non si applica alle richieste di compensazione pecuniaria previste dal Regolamento CE n. 261/2004, ma solo alle domande di risarcimento per danni supplementari.
Validità delle clausole di giurisdizione nel contesto europeo
La decisione della Cassazione si inserisce in un contesto più ampio riguardante la validità e l'applicazione delle clausole di scelta del foro nei contratti internazionali. Secondo il Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), le parti di un contratto possono accordarsi per attribuire la competenza esclusiva a un determinato tribunale, purché la clausola sia stata oggetto di un consenso effettivo e rispetti determinati requisiti formali. In particolare, la clausola deve essere stipulata per iscritto o in una forma che risponda alle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro.
Nel caso di Ryanair, la procedura di acquisto online del biglietto prevedeva che il passeggero accettasse le condizioni generali di contratto, inclusa la clausola di giurisdizione, mediante il sistema del "point and click". La Corte ha ritenuto che questa modalità soddisfi i requisiti di forma richiesti dal Regolamento, rendendo la clausola valida e opponibile al passeggero.
Implicazioni per i passeggeri e per la tutela dei consumatori
Questa pronuncia ha rilevanti implicazioni per i passeggeri che intendono intraprendere azioni legali contro Ryanair per ritardi, cancellazioni o altri disservizi. La validità della clausola di giurisdizione implica che tali controversie debbano essere portate dinanzi ai tribunali irlandesi, con evidenti difficoltà pratiche e costi aggiuntivi per i consumatori residenti in altri Stati membri.
Tuttavia, è importante notare che la normativa europea prevede specifiche tutele per i consumatori. In particolare, il Regolamento Bruxelles I bis stabilisce che le clausole di scelta del foro non possono privare il consumatore della protezione garantita dalle norme imperative dello Stato membro in cui egli ha la residenza abituale. Pertanto, la validità di tali clausole deve essere valutata anche alla luce delle disposizioni a tutela dei consumatori, che potrebbero in alcuni casi prevalere sulle clausole stesse.
La sentenza n. 8802 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rappresenta un importante precedente in materia di validità delle clausole di giurisdizione nei contratti di trasporto aereo. Pur riconoscendo la possibilità per le compagnie aeree di inserire tali clausole nei loro contratti, la decisione solleva interrogativi sulla tutela effettiva dei diritti dei passeggeri e sulla possibilità per questi ultimi di accedere agevolmente alla giustizia. Resta fondamentale per i consumatori essere pienamente informati sulle condizioni contrattuali accettate al momento dell'acquisto del biglietto e sulle implicazioni che queste possono avere in caso di controversie.
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