Responsabilità solidale banca e promotore finanziario: la Cassazione pone dei limiti
- Luca Baj
- 16 feb
- Tempo di lettura: 3 min

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2294 del 24 gennaio 2025, ha delimitato l'ambito della responsabilità solidale tra banca e promotore finanziario, stabilendo che l'istituto di credito non risponde automaticamente per ogni condotta illecita del promotore:
"L'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, che prevede la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, esige, quale presupposto, che il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza, se non di un rapporto di mandato, quanto meno di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e l'incarico affidato, nel senso che non è sufficiente che sussista un qualsiasi collegamento tra i due elementi, occorrendo, invece, che l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del promotore nell'attività dell'intermediario, così da far sorgere in capo al terzo l'incolpevole affidamento circa il fatto che il promotore stesse operando nei limiti del mandato conferitogli o, comunque, nell'interesse del preponente".
Il principio di responsabilità solidale
Il principio generale, in tema di responsabilità per gli illeciti commessi dal promotore finanziario, è quello per cui la banca è responsabile in solido con il promotore. Questo vuol dire che se il cliente subisce un danno illecito da parte di un promotore finanziario, egli può chiedere l'intero ammontare sia alla banca sia al promotore.
I limiti alla “responsabilità automatica”
La Cassazione ha però affermato che questa responsabilità solidale non è illimitata. L'istituto di credito non può essere chiamato a rispondere per ogni e qualsiasi comportamento illecito del promotore. L'articolo afferma che la Banca risponde solo quando l'illecito è collegato all'attività promozionale.
L'Interpretazione della Cassazione
Secondo la Cassazione, il nesso di occasionalità necessaria è soddisfatto quando:
L'illecito è funzionale all'attività: La condotta illecita del promotore è, anche solo potenzialmente, finalizzata a promuovere i prodotti o i servizi della banca, o comunque è agevolata o resa possibile dall'incarico che ha.
Il cliente è indotto a fidarsi: Il cliente, in buona fede e senza colpa, è indotto a ritenere che il promotore stia agendo nell'ambito del suo incarico.
Implicazioni per Banche, Promotori e Clienti
Questa sentenza ha importanti implicazioni per tutti i soggetti coinvolti:
Banche: Le banche devono adottare sistemi di controllo e di vigilanza più efficaci sull'operato dei propri promotori, per prevenire comportamenti illeciti e limitare il rischio di essere chiamate a rispondere in solido.
Promotori Finanziari: I promotori devono agire con la massima diligenza e correttezza, rispettando scrupolosamente le regole e le procedure stabilite dalla banca e dalla legge.
Clienti: I clienti devono essere consapevoli dei propri diritti e devono prestare attenzione a non affidarsi ciecamente al promotore, verificando sempre che le operazioni proposte rientrino nell'ambito del suo incarico.
L'ordinanza n. 2294/2025 della Cassazione rappresenta un importante chiarimento in materia di responsabilità solidale tra banca e promotore finanziario. La decisione della Corte contribuisce a definire i limiti di questa responsabilità, tutelando le banche da responsabilità automatiche per ogni comportamento illecito del promotore, e al tempo stesso responsabilizzando i promotori a un comportamento corretto e diligente, con la consapevolezza che i loro illeciti, se non collegabili all'attività promozionale per conto della banca, non vedranno la responsabilità solidale dell'istituto di credito. La sentenza invita le banche a rafforzare i controlli interni e i clienti a una maggiore attenzione, mentre i promotori sono chiamati a operare con la massima trasparenza e nel rispetto delle regole.
Comments