Responsabilità aquilana del liquidatore di società cancellata
- Luca Baj
- 2 mag 2023
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Il Tribunale di Bergamo, IV sez. civ., con la sentenza n. 2618 del 2022 ha ricordato il principio per il quale il liquidatore è responsabile del mancato soddisfacimento del creditore sociale di una società cancellata dal registro delle imprese, qualora quest'ultimo dimostri il pregiudizio sofferto quale conseguenza del mancato rispetto delle legittime cause di prelazioni.
La prova liberatoria del liquidatore sarà dettata dalla dimostrazione di aver rispettato gli adempimenti liquidatori nel rispetto dei gradi di privilegio.

"... A questo proposito, si reputa dirimente l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti” (Cass. n. 521/2020). ### fattispecie di causa, il credito di natura risarcitoria oggetto della pretesa attorea, all'epoca della cancellazione della società, non era ancora stato accertato ed era come tale illiquido e inesigibile. Ciò è sufficiente ad escludere la violazione da parte della liquidatrice della par condicio creditorum e, conseguentemente, anche la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2495 c.c. ..." (cfr. TRIBUNALE DI BERGAMO, Sentenza n. 2618/2022 del 30-11-2022)"
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