top of page

Quando la parentela non basta: la Cassazione delimita il perimetro dei rapporti tra società


La sentenza n. 9260 del 13 aprile 2026 chiarisce che i legami familiari tra soci non provano da soli né il collegamento societario né l’esistenza di un gruppo, con effetti decisivi sul piano tributario.

La Corte di cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 9260 del 13 aprile 2026, affronta una vicenda che intreccia diritto societario e fisco e fissa un principio destinato a incidere sulla prassi di molte imprese. Al centro del giudizio vi erano versamenti effettuati da due società a favore di una terza, tutte riconducibili a soci legati da rapporti di parentela e con elementi di contiguità, come la sede nello stesso stabile e la presenza di un medesimo procuratore speciale.

Per la società destinataria delle somme si trattava di finanziamenti infragruppo privi di rilevanza reddituale. Per l’Amministrazione finanziaria, invece, quei flussi erano privi di una formale giustificazione economico-giuridica e non supportati da documentazione idonea. Da qui l’avviso di accertamento, con il recupero a tassazione dei maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

Il punto decisivo della pronuncia sta nel chiarimento delle nozioni di società collegate, società controllate e gruppo societario, categorie spesso richiamate come se fossero equivalenti. La Cassazione ricorda che l’articolo 2359 del codice civile distingue il controllo, fondato su un’influenza dominante, dal collegamento, che richiede invece un’influenza notevole. Diversa ancora è la figura del gruppo societario, che il codice civile ricava dagli articoli 2497-sexies e 2497-septies e collega all’effettivo esercizio di attività di direzione e coordinamento.

In questo quadro, il solo legame familiare tra soci non è sufficiente a far presumere il collegamento tra società. Può essere un indizio, ma deve inserirsi in un accertamento concreto capace di dimostrare che una determinata società abbia esercitato un’influenza notevole sull’altra. Allo stesso modo, neppure l’eventuale esistenza di un collegamento consente di affermare automaticamente la presenza di un gruppo, perché il gruppo presuppone un livello ulteriore di integrazione, segnato dalla direzione unitaria delle scelte gestionali.

La pronuncia è netta anche sul versante fiscale. Il regime di neutralità fiscale delle movimentazioni interne al gruppo non può essere invocato fuori dai presupposti fissati dal TUIR per la tassazione di gruppo. Nel caso esaminato mancava il controllo interno di diritto, mancava l’opzione per il consolidato e mancava anche la prova che i versamenti costituissero la contropartita di vantaggi fiscali. Per questo i trasferimenti di denaro non potevano essere considerati irrilevanti sotto il profilo reddituale.

La Cassazione esclude inoltre la violazione del divieto di doppia imposizione previsto dall’articolo 163 TUIR. Non basta che la stessa ricchezza sia incisa economicamente più volte. Occorre che venga tassato due volte il medesimo presupposto giuridico. Nella vicenda, invece, l’imposizione colpiva soggetti diversi e titoli diversi: da un lato ricavi non dichiarati in capo alla società ricevente, dall’altro costi relativi a operazioni non contabilizzate per le società eroganti.

Per imprese e professionisti il confine tracciato dalla Suprema Corte è chiaro. La prossimità familiare o la comunanza di interessi economici non bastano, da sole, a costruire l’ombrello del gruppo e dell’irrilevanza fiscale. Senza assetti giuridici coerenti, documentazione adeguata e presupposti normativi effettivi, operazioni gestite come partite infragruppo possono diventare materia imponibile e aprire un contenzioso ad alto rischio.


Commenti


Le ultime notizie

bottom of page