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Polizza decennale postuma: obbligo per i costruttori limitato agli acquirenti persone fisiche. Così afferma la Cassazione

Luca Baj


La polizza decennale postuma, introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, rappresenta una garanzia fondamentale per chi acquista un immobile di nuova costruzione o che sia stato oggetto di ristrutturazione. Questa assicurazione, che il costruttore è obbligato a stipulare a beneficio dell'acquirente, copre i danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi, per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Obiettivo della Normativa: Tutela dell'Acquirente e Stabilità del Mercato Immobiliare

L'introduzione della polizza decennale postuma risponde a una duplice esigenza:

  1. Tutela dell'Acquirente: L'acquirente di un immobile, soprattutto se si tratta della "prima casa", è considerato la parte debole del contratto di compravendita. La polizza decennale postuma lo protegge da eventuali vizi e difetti costruttivi che potrebbero emergere negli anni successivi all'acquisto, garantendogli un risarcimento per i danni subiti.

  2. Stabilità del Mercato Immobiliare: La polizza decennale postuma contribuisce a rafforzare la fiducia degli acquirenti nel mercato immobiliare, incentivando gli investimenti e favorendo la ripresa del settore.

Contenuto della Polizza: Danni Coperti e Limiti

La polizza decennale postuma copre:

  • Rovina Totale o Parziale dell'Immobile: Crollo, cedimento strutturale, gravi dissesti che compromettono la stabilità e la sicurezza dell'edificio.

  • Gravi Difetti Costruttivi: Vizi e difetti che, pur non compromettendo la stabilità dell'immobile, ne pregiudicano in modo grave la funzionalità, l'abitabilità o il valore. Esempi di gravi difetti costruttivi possono essere: infiltrazioni d'acqua, crepe nei muri, problemi all'impianto idraulico o elettrico, difetti di isolamento termico o acustico.

  • Danni a Terzi: Danni causati a terzi in conseguenza della rovina totale o parziale o dei gravi difetti costruttivi dell'immobile.

La polizza, tuttavia, non copre:

  • Vizi e Difetti Non Gravi: Piccoli difetti estetici o funzionali che non compromettono in modo significativo la funzionalità o il valore dell'immobile.

  • Danni Derivanti da Cause Esterne: Danni causati da eventi atmosferici eccezionali, incendi, terremoti, guerre, atti vandalici, ecc. (a meno che non siano espressamente inclusi nella polizza).

  • Danni Derivanti da Mancanza di Manutenzione: Danni causati dalla normale usura dell'immobile o dalla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria.


Durata e Decorrenza della Garanzia

La polizza decennale postuma ha una durata di dieci anni, che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori. È importante sottolineare che la garanzia copre i vizi che si manifestano entro dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori, anche se la denuncia del vizio avviene successivamente.


Soggetti Obbligati e Beneficiari

L'obbligo di stipulare la polizza decennale postuma grava sul costruttore dell'immobile, che può essere sia una persona fisica che una società. Il beneficiario della polizza è l'acquirente dell'immobile, o i suoi aventi causa in caso di successiva vendita.


La Sentenza della Cassazione: Acquirente Società e Obbligo di Polizza

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 1909/2025) ha chiarito un aspetto importante della disciplina della polizza decennale postuma, relativo all'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di stipula.

La Corte ha stabilito che l'obbligo di stipulare la polizza sussiste solo quando l'acquirente è una persona fisica. Nel caso in cui l'acquirente sia una società, la validità e l'efficacia della polizza dipendono esclusivamente dalla volontà delle parti, e non dalla legge.


Ratio della Decisione: Tutela del Consumatore

La decisione della Cassazione si fonda sulla ratio della normativa, che è quella di tutelare il consumatore, considerato come la parte debole del contratto di compravendita. La persona fisica che acquista un immobile, soprattutto se si tratta della "prima casa", necessita di una protezione rafforzata contro i rischi legati a vizi e difetti costruttivi.

Nel caso in cui l'acquirente sia una società, invece, non sussiste questa esigenza di protezione rafforzata. Le società, infatti, sono considerate soggetti economicamente più forti e in grado di tutelare i propri interessi in modo autonomo, attraverso la negoziazione delle clausole contrattuali e la stipula di eventuali garanzie aggiuntive.

Implicazioni della Sentenza

La sentenza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche:

  • Costruttori: I costruttori non sono obbligati a stipulare la polizza decennale postuma quando l'acquirente è una società. Tuttavia, possono comunque decidere di stipularla volontariamente, per offrire una maggiore garanzia ai propri clienti e per rafforzare la propria immagine sul mercato.

  • Società Acquirenti: Le società che acquistano immobili di nuova costruzione o ristrutturati devono essere consapevoli di non essere tutelate automaticamente dalla polizza decennale postuma. Devono quindi valutare attentamente il rischio di vizi e difetti costruttivi e, se necessario, negoziare con il costruttore la stipula di garanzie aggiuntive.

  • Notai: I notai, in sede di stipula del contratto di compravendita, devono informare le parti dell'esistenza della polizza decennale postuma e dei suoi limiti di applicazione, in particolare quando l'acquirente è una società.

  • Professionisti legali: Gli avvocati, che assistono le parti in caso di controversia relativa ai vizi dell’immobile, dovranno fare molta attenzione e distinguere i casi, a seconda che l’acquirente sia persona fisica o società.


Prospettive Future e Possibili Sviluppi Normativi

La sentenza della Cassazione ha chiarito un aspetto importante della disciplina della polizza decennale postuma, ma ha anche sollevato alcuni interrogativi. In particolare, ci si chiede se la distinzione tra acquirente persona fisica e acquirente società sia giustificata, o se non sia invece opportuno estendere l'obbligo di stipula della polizza a tutti gli acquirenti, indipendentemente dalla loro natura giuridica.

Alcuni sostengono che anche le società, soprattutto quelle di piccole dimensioni, possano trovarsi in una posizione di debolezza contrattuale nei confronti del costruttore e che quindi necessitino di una tutela adeguata. Altri, invece, ritengono che le società siano in grado di tutelare i propri interessi in modo autonomo e che un'estensione dell'obbligo di polizza a tutti gli acquirenti comporterebbe un aumento dei costi per i costruttori, con possibili ripercussioni sui prezzi degli immobili.

È possibile che in futuro il legislatore intervenga per modificare la disciplina della polizza decennale postuma, estendendo l'obbligo di stipula anche agli acquirenti società o introducendo forme di tutela alternative. Nel frattempo, è fondamentale che tutti gli operatori del settore (costruttori, acquirenti, notai, avvocati) siano consapevoli dei limiti e delle implicazioni della normativa vigente, per poter tutelare al meglio i propri interessi e prevenire eventuali controversie. La questione rimane aperta e sarà interessante seguire gli sviluppi giurisprudenziali e normativi in materia. La sentenza della Cassazione, pur rappresentando un importante punto di riferimento, non esaurisce il dibattito sulla polizza decennale postuma e sulla sua effettiva capacità di tutelare gli acquirenti di immobili.

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