Mutuo e usurarietà: si calcola anche l'assicurazione
- Luca Baj
- 11 nov 2024
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La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2550 del 23 maggio 2024, lrichiamando quanto stabilito dalla propria precedente sentenza n. 508/2024 e dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 30225/2022 e 20247/2023, ha stabilito che, in materia di usura, ed ai fini della valutazione di usurarietà di un finanziamento (incluso quando erogato con cessione del quinto dello stipendio) «devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo».
Inoltre, richiamando la decisione n.12830/2018 del Collegio di Coordinamento dell’ABF, la Corte ha ulteriormente sottolineato che «la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica […] l’obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria».
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