In base a una recente pronuncia della Cassazione le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della stessa, ma ciò non comporta il recupero delle somme così corrisposte, a meno che la prestazione indebita sia conseguenza di un comportamento doloso posto in essere dall'interessato.
Tale impostazione si desume dal principio generale espresso dalla Corte secondo cui "la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione".
L'unico modo per ottenere la restituzione è che i contributi erroneamente maggiormente versati siano stati accertati come "indebito" nel quinquennio successivo al loro versamento, ma se ciò non accade essi divengono consolidati e su di essi matura un regolare diritto pensionistico.
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