Il sovvenzionamento abusivo dell’impresa insolvente: tra responsabilità bancaria e tutela dell’affidamento
- Luca Baj
- 22 mar
- Tempo di lettura: 3 min

La questione del finanziamento concesso a imprese in crisi rappresenta una delle tematiche più attuali e complesse nel diritto dell’insolvenza. L’ordinamento si confronta con un doppio obiettivo: da un lato, favorire la continuità aziendale attraverso l’accesso al credito; dall’altro, impedire il sostegno ingiustificato a realtà imprenditoriali compromesse, a danno di creditori e del mercato.
Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), il legislatore ha ridefinito l’architettura del diritto concorsuale, introducendo principi che mirano a responsabilizzare tutti gli attori dell’impresa, compresi i finanziatori. Tale codice è stato più volte modificato – da ultimo con il D.Lgs. n. 83/2022, attuativo della Direttiva UE 2019/1023 – ed è destinato a sostituire definitivamente la Legge fallimentare del 1942, fatta salva l’applicabilità transitoria prevista dall’art. 390 del Codice stesso.
L’attenzione si concentra in particolare sulla figura della banca finanziatrice che, nonostante evidenti segnali di insolvenza o squilibrio patrimoniale dell’impresa, continui ad alimentarne l’attività mediante linee di credito, affidamenti o rinegoziazioni. In tali ipotesi, può profilarsi un comportamento che la dottrina ha definito come sovvenzionamento abusivo, cioè l’erogazione di credito che aggrava il dissesto dell’impresa o ne ritarda artificialmente l’emersione.
Secondo l’art. 255 del Codice, il curatore è legittimato a proporre azione di responsabilità nei confronti della banca che abbia concesso finanziamenti in violazione dei criteri di sana gestione, a condizione che si dimostri l’effettivo aggravamento dello stato di crisi dell’impresa. In tal senso, si richiede una valutazione ex ante circa la probabilità di rientro del credito e l’adeguatezza dell’analisi del merito creditizio.
Anche la giurisprudenza ha sottolineato l’importanza di evitare finanziamenti meramente dilatori. La Cassazione civile, Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504, ha affermato che l’interpretazione delle norme del nuovo Codice può essere applicata anche alle situazioni regolate dalla Legge fallimentare, a condizione che vi sia una “continuità sistematica e funzionale” tra le due discipline.
Di rilievo è anche l’analisi delle norme bancarie contenute nel Testo Unico Bancario (TUB), in particolare gli articoli 120-undecies e 124-bis, che impongono alle banche obblighi di trasparenza, correttezza e valutazione del merito creditizio. In caso contrario, la banca può incorrere non solo in responsabilità civile, ma anche in contestazioni di natura regolamentare da parte di Banca d’Italia o Consob.
Dal punto di vista civilistico, la concessione di credito senza una corretta istruttoria può integrare ipotesi di nullità del contratto per illiceità della causa (art. 1418 c.c.), o anche di responsabilità per aggravamento del danno (artt. 2043 e 2740 c.c.). Il finanziamento illecito, inoltre, può privare la banca dei privilegi tipici dei crediti bancari, relegandola nella posizione di creditore chirografario.
Un aspetto molto delicato riguarda la possibilità, da parte del curatore, di agire contro la banca per responsabilità extracontrattuale, se riesce a dimostrare che la condotta di quest’ultima ha contribuito all’aggravamento del dissesto o alla ritardata apertura della liquidazione giudiziale. Questo tema solleva interrogativi complessi sull’onere della prova e sull’effettiva dimostrazione del nesso causale.
Dal punto di vista penalistico, la condotta della banca può assumere rilevanza laddove si dimostri la consapevolezza di favorire operazioni distrattive o di mantenere in vita fittiziamente l’impresa. Le norme rilevanti in questo ambito sono quelle sull’impropria erogazione di fondi pubblici (art. 316-ter c.p.) e quelle sui reati fallimentari (artt. 217 e 218 R.D. 267/1942).
In definitiva, il tema del sovvenzionamento abusivo chiama in causa un difficile equilibrio tra le esigenze del mercato e la tutela dei creditori. La posizione delle banche si fa sempre più delicata, dovendo bilanciare le opportunità di recupero con il rischio di responsabilità. Le nuove norme e le aperture giurisprudenziali impongono un comportamento prudente e responsabile, fondato su valutazioni oggettive e documentabili. Solo in questo modo sarà possibile evitare che il credito, anziché sostenere lo sviluppo, diventi strumento di danno sistemico.
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