Dal 1° ottobre scatta l’obbligo della polizza catastrofale per le medie imprese: una svolta normativa che cambia i confini del rischio aziendale
- piscitellidaniel
- 30 set
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L’1 ottobre 2025 segna una data cruciale per il tessuto produttivo italiano: per le imprese di medie dimensioni scatta l’obbligo di stipulare una polizza che copra i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. Dopo una fase in cui la normativa è stata rimandata e modulata in rapporto alle dimensioni aziendali, il nuovo obbligo si estende ora anche alla cosiddetta “classe media” del sistema industriale nazionale, introducendo una svolta nel modo in cui le imprese dovranno gestire il rischio legato al cambiamento climatico, agli eventi estremi e alle emergenze ambientali.
L’obbligatorietà delle polizze catastrofali è prevista da una serie di disposizioni legislative che hanno avuto un percorso graduale. Le grandi imprese sono già tenute ad adeguarsi da tempo, mentre il legislatore ha previsto una tempistica differenziata per media, piccola e microimprese. Con l’avvento del primo ottobre, dunque, le aziende con fatturato e struttura intermedia si troveranno a fronteggiare nuove scelte obbligate: stipulare coperture assicurative conformi ai requisiti, verificare beni, massimali e modalità contrattuali, e collegare tali coperture ai processi di accesso alle agevolazioni pubbliche.
L’obbligo riguarda le imprese italiane che hanno sede legale in Italia o una stabile organizzazione nel Paese e che risultano iscritte al Registro delle imprese, con l’eccezione delle aziende agricole (che restano escluse). Le aziende che utilizzano beni immobili, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali (anche se in locazione o in leasing) rientrano nella platea soggetta. Tuttavia, sono esclusi gli immobili gravati da abusi edilizi o costruiti senza le necessarie autorizzazioni, così come gli immobili in costruzione, che non rientrano nel perimetro dell’obbligo. Le imprese che non dispongono di alcuno dei beni inclusi nei criteri previsti (terreni, fabbricati, impianti, attrezzature) non sono obbligate.
Per le polizze già in essere, il nuovo obbligo non richiede una stipula ex novo immediata ma un adeguamento al primo rinnovo utile, secondo le modalità previste dal decreto che attua la normativa. La copertura assicurativa che viene offerta deve rispettare vincoli stringenti: lo scoperto (o la franchigia) non deve superare il 15 % del danno, il premio deve essere commisurato al rischio territoriale (zone sismiche, idrogeologiche, esondazioni, vulnerabilità), e la polizza deve coprire gli eventi naturali considerati “catastrofali” per legge: sisma, alluvione, inondazione, frana ed esondazione. I danni indiretti o le perdite di produzione (business interruption) restano in genere esclusi dalle coperture obbligatorie, che si concentrano sui danni materiali diretti ai beni aziendali.
L’entrata in vigore del vincolo assicurativo impatta in modo diretto non solo sul modo di gestire il rischio ambientale, ma anche sulla modalità con cui le imprese possono accedere a finanziamenti, incentivi e agevolazioni pubbliche. Infatti, il legislatore ha previsto che il mancato possesso di una polizza catastrofale sia considerato un ostacolo, una condizione ostativa per l’accesso a talune misure di sostegno, contributi a fondo perduto, programmi di sviluppo industriale e bandi per innovazione, rigenerazione, transizione ecologica, ed economia circolare. In sostanza, anche se non sono previste sanzioni pecuniarie immediatamente coercitive, la norma penalizza le imprese che non ottemperano, rendendo impossibile attingere a molte delle risorse pubbliche messe a disposizione per la crescita.
Le aziende che non si adeguano entro l’1 ottobre rischiano quindi conseguenze rilevanti: la perdita del diritto a contributi e la totale assenza di copertura in caso di evento catastrofale colpiscono in modo pesante la continuità operativa. Inoltre, la presenza della polizza sarà oggetto di verifica non solo durante la fase di domanda delle agevolazioni, ma anche al momento dell’erogazione dei fondi: se l’impresa non mantiene attiva la copertura per tutta la durata del beneficio, rischia di essere esclusa o di dover restituire parte del finanziamento.
Il cambiamento richiama imprese, broker assicurativi, intermediari e autorità a un salto di qualità: valutazioni del rischio più accurate, perizie, stime aggiornate dei beni aziendali, categorizzazione delle zone pericolose, adeguamenti degli assetti patrimoniali e operativi. Le imprese dovranno collaborare con professionisti per predisporre polizze conformi e verificabili, evitando ambiguità contrattuali che possano indebolire la tutela in caso di sinistro.
In prospettiva, la normativa può favorire una maggiore resilienza del sistema produttivo italiano: predisporre tutte le aziende a un obbligo di copertura implica una riduzione del rischio sistemico, una maggiore consapevolezza sui rischi ambientali e una progressiva internalizzazione delle pratiche gestionali prudenti. Tuttavia, la transizione comporta costi aggiuntivi, oneri amministrativi e un mercato assicurativo che dovrà adattarsi con offerte adeguate e soluzioni competitive.
Le medie imprese si trovano a operare una scelta obbligata: adeguarsi entro la scadenza, calibrare la polizza secondo i beni effettivamente esistenti, dimostrare la copertura nei processi delle agevolazioni, e integrare la nuova responsabilità nella governance aziendale. L’1 ottobre 2025 non è solamente una data tecnica, ma l’inizio di una nuova fase nella gestione del rischio d’impresa nel contesto di un’agenda ambientale sempre più pressante e un mercato che pone condizioni stringenti per le aziende che vogliano crescere con le opportunità offerte dallo Stato e dall’Europa.

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