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Cripto-attività, operativa la disciplina sugli obblighi di comunicazione

L’Agenzia delle Entrate definisce modalità, termini e registrazione per i prestatori di servizi, dando attuazione al decreto legislativo n. 194/2025 in materia DAC8


Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186865 del 22 giugno 2026, trovano attuazione alcune disposizioni del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2023/2226, nota come DAC8, in materia di cooperazione amministrativa fiscale sulle cripto-attività. Il nuovo assetto definisce gli obblighi di comunicazione posti a carico dei prestatori di servizi per le cripto-attività, chiarendo chi debba trasmettere i dati, con quali modalità e secondo quali termini.

Il provvedimento individua i soggetti obbligati, cioè i prestatori di servizi per le cripto-attività rilevanti ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. n. 194/2025, e delimita i casi di esonero, subordinati alla preventiva notifica all’Agenzia delle Entrate quando gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica fiscale siano assolti in un altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non UE. La disciplina si coordina così con la logica europea dello scambio automatico di informazioni, evitando duplicazioni e rendendo omogeneo il presidio informativo nel settore.

Un passaggio centrale riguarda la registrazione unica dei gestori di cripto-attività. I soggetti non residenti devono richiedere le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia e completare la procedura nell’area riservata, comunicando dati identificativi, recapiti, eventuali siti web, numeri di identificazione fiscale e Stati di residenza degli utenti oggetto di comunicazione. A esito della procedura viene attribuito un IIN, numero identificativo individuale destinato a seguire il gestore anche nei casi di trasferimento della registrazione tra Stati membri.

Quanto al contenuto dell’adempimento, devono essere trasmesse le informazioni previste dall’articolo 13 del d.lgs. n. 194/2025, insieme ai dati del soggetto che effettua la comunicazione e, ove disponibile, al codice fiscale italiano degli utenti interessati. Il canale ordinario è quello dei servizi telematici Entratel o Fisconline, con file in formato XML. La comunicazione va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento; la prima scadenza è fissata al 30 giugno 2027. In caso di omissione, il Centro Operativo di Pescara attiva una procedura di sollecito che, se disattesa, può condurre alla revoca della registrazione, con effetti rilevanti sull’operatività dei soggetti vigilati.

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