
Il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'articolo 219, comma 3, della legge fallimentare, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponi- bile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti. In altri termini, la speciale tenuità del danno va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguar- do alla diminuzione patrimoniale determinata dalla con- dotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento.
C. Cass. Sezione V, sentenza 2 aprile-12 luglio 2024 n. 28082; Pres.De Marzo; Rel. Guardiano; Pm (diff.) Lettieri; Ric. Mugnai
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