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Appalti pubblici, la 231 entra nel giudizio di affidabilità

Il modello organizzativo diventa presidio preventivo, misura correttiva e leva sulla garanzia provvisoria


Il Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rafforza il collegamento tra disciplina delle gare e responsabilità amministrativa degli enti prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La novità non consiste soltanto nel richiamo formale ai reati presupposto, ma nella trasformazione del modello organizzativo 231 in un indice concreto di affidabilità dell’operatore economico.


Nel sistema degli appalti, la commissione di un illecito rilevante può incidere sull’accesso alla procedura attraverso le cause di esclusione automatica o non automatica. Il punto decisivo è che la valutazione non si arresta più alla constatazione del fatto pregiudizievole: l’impresa può dimostrare di avere adottato misure idonee a prevenire il ripetersi dell’illecito. In questa prospettiva, il Mog non è un documento meramente interno, ma una componente della prova di ravvedimento organizzativo.


Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e attribuisce rilievo ai modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel perimetro delle gare pubbliche, questa logica viene valorizzata come self cleaning, cioè come percorso di recupero dell’affidabilità professionale dopo una criticità.


La rilevanza del modello emerge anche sul piano economico. Il possesso di un sistema organizzativo adeguato può incidere sulla garanzia provvisoria, riducendo l’importo richiesto nella fase di partecipazione. La prevenzione del rischio penale d’impresa diventa quindi anche un fattore competitivo, perché consente all’operatore di presentarsi alla stazione appaltante con presidi di controllo, flussi informativi e protocolli decisionali più solidi.


Per le società che partecipano a procedure pubbliche, la 231 non può più essere trattata come adempimento eventuale. Il modello deve essere effettivo, aggiornato, coerente con i rischi specifici dell’attività e integrato con anticorruzione, deleghe, controlli sui terzi e tracciabilità delle decisioni.

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