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Luca Baj

Antitrust, la società calcio Napoli rimborserà biglietto in caso di rinvio partita

L’Autorità aveva chiesto alla SSC Napoli S.p.A. di rimuovere i profili di possibile vessatorietà di alcune clausole presenti nelle condizioni contrattuali del Regolamento dello stadio San Paolo e nelle Condizioni di abbonamento 2019-2020

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha archiviato il procedimento pre istruttorio nei confronti della società di calcio di Serie A SSC Napoli a seguito della rimozione da parte della predetta dei profili di possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali del “Regolamento d’uso dello Stadio San Paolo” e nelle “Condizioni di abbonamento 2019-2020”.

Le clausole esaminate potevano risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo e comportare un significativo squilibrio, a carico dei consumatori, nelle prestazioni contrattuali.

La SSC Napoli, accogliendo l’invito dell’Autorità, ha eliminato dall’articolo 12 del “Regolamento d’uso dello Stadio San Paolo” la clausola che escludeva ogni tipo di responsabilità della società in caso di rinvio della partita e ha riconosciuto espressamente il diritto dei tifosi di optare tra la fruizione dell’evento nella nuova data ed il rimborso del biglietto. Inoltre la società partenopea ha modificato l’art. 9 delle “Condizioni di abbonamento 2019-2020”, riconoscendo, in caso di disposizioni che impongano lo svolgimento del match a porte chiuse, “il diritto dell’utente di usufruire dell’abbonamento già acquistato per assistere alla gara come originariamente programmata ovvero, in alternativa, di ottenere il rimborso della quota parte del costo dell'abbonamento commisurata al singolo evento rinviato e/o sospeso”. Infine la società ha modificato l’art. 14 delle condizioni di abbonamento riconoscendo, che il Foro competente in caso di controversie, sia quello di residenza o domicilio del titolare dell’abbonamento, ove questi rivesta la qualifica di “consumatore”.

Al momento sono in corso undici procedimenti istruttori nei confronti delle seguenti società sportive: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A., Udinese Calcio S.p.A., Brescia Calcio S.p.A. e Unione Sportiva Lecce S.p.A.


Roma, 9 settembre 2020 ANTITRUST

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