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Luca Baj

Antiriciclaggio e criptoattività: interviene il Parlamento europeo

Nella seduta di ieri il Parlamento europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento sui dati informativi che accompagnano, con finalità antiriciclaggio, i trasferimenti di fondi e determinate cripto attività.

Il Regolamento mira a garantire la tracciabilità dei trasferimenti di cripto attività, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro stoppando le transazioni sospette.

In particolare, il regolamento definisce norme sui dati informativi dell’ordinante e del beneficiariodi trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi del cedente e del cessionariodi trasferimenti di cripto-attività, per prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché facilitare l’osservanza di misure restrittive, nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento o di servizi per le cripto-attività coinvolti nel trasferimento di fondi o di cripto-attività sia stabilito nell’Unione.


Il regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta o di cripto-attività, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento, da un fornitore di trasferimenti di cripto-attività o da un prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilito nell’Unione.

Il Regolamento estende ai trasferimenti di cripto attività la c.d. “travel rule”, ovvero la regola, comune in ambito antiriciclaggio, secondo cui alla transazione in cripto attività siano associate le informazioni sull’origine e sul beneficiario, e che queste siano conservate da entrambi i partecipanti al trasferimento.

Le regole copriranno anche le transazioni, superiori a 1.000 euro, dai c.d. “self-hosted wallets”(ovvero non sono gestite da una parte terza, quale un istituto finanziario o un fornitore di servizi di credito) laddove interagiscono con portafogli gestiti da piattaforme di servizi di cripto-attività.

Le norme non interesseranno invece i trasferimenti da persona a persona effettuati senza l’intervento di un fornitore (provider) o quelli tra fornitori, se agiranno per conto personale.

Il testo dovrà essere ora approvato anche dal Consiglio per poi essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europa.

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